Art. 20. Gestione provvisoria 1. Qualora il bilancio non sia approvato dal sovrintendente scolastico prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, l'assunzione degli impegni di spesa e' autorizzata entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. 2. Tali limiti non si applicano per il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi, delle spese derivanti da contratti assicurativi, tasse, concessioni e utenze che prevedono scadenze indilazionabili e comunque per spese di carattere amministrativo- didattico obbligatorie e non frazionabili.