Art. 20.
                        Gestione provvisoria
 
   1.  Qualora  il  bilancio  non  sia  approvato  dal sovrintendente
scolastico prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, l'assunzione
degli impegni di spesa e' autorizzata entro i limiti di un dodicesimo
degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
   2. Tali limiti non si applicano per il pagamento degli stipendi  e
degli   oneri   riflessi,   delle   spese   derivanti   da  contratti
assicurativi, tasse, concessioni  e  utenze  che  prevedono  scadenze
indilazionabili  e  comunque  per  spese di carattere amministrativo-
didattico obbligatorie e non frazionabili.