Art. 24.
                           Partite di giro
 
   1.  Le  partite  di  giro comprendono le entrate e le spese che si
effettuano per conto di terzi  e  che  percio'  costituiscono,  nello
stesso  tempo,  un  debito  ed  un credito per il circolo didattico o
l'istituto.