Art. 25.
               Fondi di riserva per spese obbligatorie
 
   1. Nel bilancio di previsione,  per  la  gestione  statale,  piene
iscritto  tra  le  spese  correnti  un fondo di riserva, nella misura
indicata dalle istruzioni impartite ai sensi dell'articolo 49,  comma
4,  per  sopperire  alle maggiori necessita' che possono evidenziarsi
nel corso dell'esercizio  per  spese  inerenti  la  gestione  di  cui
trattasi.
   2.  Nel  bilancio  di  previsione, per la gestione provinciale, e'
iscritto fra le spese correnti un fondo  di  riserva  per  provvedere
alle   maggiori   necessita'   che  possono  manifestarsi  nel  corso
dell'esercizio.  L'entita'  di  tale  fondo  non  deve  superare   la
percentuale  dell'importo del finanziamento assegnato dalla Provincia
autonoma di Trento per il funzionamento  amministrativo  e  didattico
stabilita  dal  sovrintendente  scolastico  nelle  istruzioni  di cui
all'articolo 49, comma 4.
   3. Sui fondi di riserva, sia della gestione statale sia di  quella
provinciale,  non  possono  essere  ne'  assunti  impegni  ne' emessi
mandati di pagamento. I fondi di riserva  possono  essere  utilizzati
per  l'integrazione  degli  stanziamenti  degli  altri  capitoli  del
bilancio, della medesima gestione,  mediante  storno  di  fondi.  Gli
elenchi di tali capitoli sono allegati al bilancio di previsione.