Art. 26.
                      Avanzo di amministrazione
 
   1.  La quota dell'avanzo di amministrazione relativa alla gestione
statale e' utilizzata, mediante  variazioni  di  bilancio,  nei  casi
previsti dalle istruzioni di cui all'articolo 49, comma 4.
   2.  La quota dell'avanzo di amministrazione inerente alla gestione
provinciale e' utilizzata di norma per il finanziamento di  spese  in
conto  capitale,  e,  limitatamente  alla  parte  riguardante somme a
destinazione vincolata, anche di spese  correnti.  Il  sovrintendente
scolastico,  tuttavia,  puo'  autorizzare,  in  casi eccezionali e di
comprovata  necessita'  e  notificandolo   al   competente   servizio
provinciale,    l'utilizzo,    anche   in   parte,   dell'avanzo   di
amministrazione  per  il  finanziamento  di  spese  correnti,   fermi
restando i vincoli di destinazione delle assegnazioni provinciali.
   3. Nella relazione illustrativa inerente al bilancio di previsione
sono  dimostrate  in  modo  esaustivo anche la natura e le condizioni
degli eventuali residui attivi,  soprattutto  in  funzione  del  loro
grado di esigibilita'.
   4.  Entro  il 31 gennaio, in conseguenza delle disposizioni di cui
all'articolo 19, sono determinate le  differenze  fra  la  situazione
finanziaria definitiva e quella presunta, precedentemente presentata.
Il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  per  quanto riguarda la
gestione provinciale, adotta apposita deliberazione di variazione  di
bilancio  (in  aumento  o  in  diminuzione)  al  fine  di ottenere il
completo e preciso utilizzo dell'avanzo effettivo di amministrazione.
Per quanto concerne la gestione statale si  applicano  le  istruzioni
impartite ai sensi dell'articolo 49, comma 4.