Art. 27.
                       Variazioni di bilancio
 
   1.  Il  consiglio di circolo o di istituto adotta le deliberazioni
di variazione di bilancio dovute ai sensi dell'articolo 26,  comma  4
ovvero  che  si rendono necessarie in conseguenza di nuove e maggiori
entrate accertate nel corso dell'esercizio.
   Sono adottate altresi deliberazioni di variazione di bilancio  per
minori accertamenti di entrata.
   2. Delibera inoltre l'utilizzo dei fondi di riserva, gli storni di
fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita' a favore di
quelli  deficitari,  gli  storni  di  fondi fra articoli del medesimo
capitolo e l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione,  rispettando
l'ambito delle due gestioni, statale e provinciale.
   3.  All'interno  delle  due  gestioni, statale e provinciale, sono
vietati storni di fondi fra capitoli della gestione dei  residui,  da
capitoli della gestione residui a quelli della gestione di competenza
e  viceversa,  nonche'  dai capitoli della parte corrente a quelli in
conto capitale e viceversa.
   4.  Non  sono   soggette   all'approvazione   del   sovrintendente
scolastico  le delibere relative a storni di fondi fra articoli dello
stesso capitolo di spesa.