Art. 28.
                          Impegni di spesa
 
   1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio
le somme dovute dall'istituzione scolastica in  base  alla  legge,  a
contratto,   o   ad   altro   titolo,   a   creditori  determinati  o
determinabili, sempre che la scadenza della relativa obbligazione sia
prevista entro il termine dell'esercizio.
   2. Nessuna spesa puo' essere impegnata se non sia  contemplata  in
bilancio  e  non  deve  oltrepassare  il  limite  di stanziamento del
rispettivo capitolo o articolo.
   3. I componenti del consiglio di circolo o  di  istituto,  nonche'
della  rispettiva  giunta  esecutiva, rispondono personalmente per le
spese deliberate in eccedenza agli stanziamenti.