Art. 29. R e s i d u i 1. Le entrate accertate ma non riscosse e le spese legalmente impegnate e non pagate alla chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono rispettivamente i residui attivi ed i residui passivi. 2. La gestione dei residui inerenti agli esercizi finanziari passati e' tenuta distinta da quella della competenza. 3. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state imputate nella competenza dei relativi esercizi finanziari. 4. Eventuali partite non contabilizzate a suo tempo nei residui trovano imputazione ai rispettivi capitoli della gestione inerente alla competenza.