Art. 29.
                            R e s i d u i
 
   1. Le entrate accertate ma non  riscosse  e  le  spese  legalmente
impegnate  e  non  pagate  alla  chiusura  dell'esercizio finanziario
costituiscono rispettivamente i residui attivi ed i residui passivi.
   2. La gestione  dei  residui  inerenti  agli  esercizi  finanziari
passati e' tenuta distinta da quella della competenza.
   3. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti
somme  che  non  siano  state  imputate nella competenza dei relativi
esercizi finanziari.
   4.  Eventuali  partite  non contabilizzate a suo tempo nei residui
trovano imputazione ai rispettivi capitoli  della  gestione  inerente
alla competenza.