Art. 3.
                          Giunta esecutiva
 
   1. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo  seno  una
giunta  esecutiva formata secondo le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.  416
(3).  Della  giunta  fanno parte il direttore didattico o il preside;
che la presiede, e il responsabile della segreteria, che svolge anche
le funzioni di segretario dell'organo medesimo.
   2. La giunta esecutiva:
     a) predispone il bilancio preventivo e le eventuali  variazioni,
nonche' il conto consuntivo;
     b)  prepara  i  lavori  del consiglio di circolo o di istituto e
formula tutte le proposte prescritte dal presente regolamento;
     c) indica i tempi e modi per  l'esecuzione  delle  deliberazioni
adottate dal consiglio di circolo o di istituto.