Art. 31.
          Somma da utilizzare sotto diretta responsabilita'
                del preside o del direttore didattico
 
   1. Il preside o il direttore didattico e' autorizzato a provvedere
direttamente, anche in deroga alle procedure  previste  dall'articolo
30,  commi  1  e 2, ma entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c) e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, alle  spese
relative a:
     a)  utenze o tasse per: acqua, gas, energia elettrica, telefono,
asporto rifiuti solidi urbani, tossici  e  nocivi  ed  altri  servizi
similari;
     b)  provviste  di materiale di cancelleria, d'ufficio, a stampa,
di pulizia, di consumo per esercitazioni pratiche nei vari laboratori
o reparti e di  altro  materiale  del  genere  quando  si  tratti  di
acquisti urgenti e di modesta entita';
     c)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  di  attrezzature ed
arredi e per la pulizia, l'igiene e il decoro di locali e di aree  di
pertinenza  della  scuola, nonche' piccoli interventi di manutenzione
per edifici di competenza provinciale;
     d) acquisti di materiale didattico, tecnico  e  scientifico  per
modesti rinnovi o completamenti.
   2.  Le  spese  di  cui  al  presente  articolo  sono  disposte con
provvedimento motivato del direttore  didattico  o  del  preside,  il
quale  da'  rendiconto  trimestralmente  al consiglio di circolo o di
istituto delle spese sostenute.
   3. Il provvedimento del preside o del direttore didattico contiene
le indicazioni di cui all'articolo 30, comma 1.