Art. 33. Azienda o istituto cassiere 1. Il servizio di cassa e' espletato da una sola azienda o da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori. L'azienda o istituto di credito e' scelto di norma tra quelli aventi sportelli nel comune sede dell'istituzione scolastica. Il servizio di cassa e' affidato tramite convenzione regolante le condizioni e le modalita' del servizio. 2. Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.