Art. 33.
                     Azienda o istituto cassiere
 
   1. Il servizio di cassa e' espletato da una sola azienda o  da  un
solo  istituto  di  credito, che assume anche la custodia dei valori.
L'azienda o istituto di credito e' scelto di norma tra quelli  aventi
sportelli nel comune sede dell'istituzione scolastica. Il servizio di
cassa  e'  affidato  tramite convenzione regolante le condizioni e le
modalita' del servizio.
   2. Non sono consentiti depositi di  somme  in  altri  conti  o  in
libretti separati.