Art. 38.
               Emissione delle reversali e dei mandati
 
   1. Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copia.
   2.  La  numerazione delle reversali e dei mandati e' effettuata in
ordine cronologico.
   3. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature e le
raschiature. Le eventuali correzioni ove possibili sono espressamente
convalidate. In caso contrario  i  predetti  titoli  sono  annullati,
annotando su di essi la convalida dell'annullamento.
   4. Le firme apposte sull'originale e sulla copia della reversale o
del   mandato   debbono  corrispondere  a  quelle  depositate  presso
l'azienda o l'istituto cassiere.
   5.  Le  reversali  e  i  mandati  sono  trasmessi  all'azienda   o
all'istituto  cassiere  con  distinte  numerate  progressivamente, in
duplice copia, di cui una restituita per ricevuta.
   6. E' tenuto un archivio ordinato per capitolo di  bilancio  delle
reversali   e  dei  mandati  emessi  con  il  corredo  dei  documenti
giustificativi.