Art. 4. Direttore didattico e preside 1. Al direttore didattico e al preside spetta in materia amministrativo-contabile: a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; la rappresentanza legale negli istituti dotati di personalita' giuridica; b) la presidenza della giunta esecutiva; c) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni adottate, nelle rispettive sfere di competenza, dal consiglio di circolo o di istituto e dalla giunta esecutiva; d) l'emissione del provvedimento di esecuzione delle spese de- liberate dal consiglio di circolo o di istituto; e) la firma unitamente al responsabile della segreteria sugli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati); f) la presa in consegna dei beni immobili e dei beni mobili infruttiferi in uso e di proprieta' del circolo o dell'istituto; g) l'effettuazione delle spese ai sensi dell'articolo 31; h) la stipula dei contratti e delle convenzioni deliberate dal consiglio di circolo o di istituto. 2. In caso di assenza o di impedimento del direttore didattico o del preside le suddette attribuzioni sono esercitate dal docente di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (4) ovvero da altro collaboratore delegato. 3. In presenza di esigenze straordinarie e indifferibili che comportino impegni di spesa il direttore didattico o il preside puo' adottare, a norma dell'articolo 3, lettera 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola (4). Di tale provvedimenti il direttore didattico o il preside informa immediatamente il sovrintendente scolastico e, nel caso riguardino materie di competenza del consiglio di circolo o d'istituto, presenta motivata relazione nella prima seduta del consiglio medesimo per le eventuali deliberazioni di rattica.