Art. 4.
                    Direttore didattico e preside
 
   1.   Al  direttore  didattico  e  al  preside  spetta  in  materia
amministrativo-contabile:
     a)  la  rappresentanza   del   circolo   o   dell'istituto;   la
rappresentanza   legale   negli   istituti   dotati  di  personalita'
giuridica;
     b) la presidenza della giunta esecutiva;
     c) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni  adottate,  nelle
rispettive  sfere  di  competenza,  dal  consiglio  di  circolo  o di
istituto e dalla giunta esecutiva;
     d)  l'emissione  del provvedimento di esecuzione delle spese de-
liberate dal consiglio di circolo o di istituto;
     e) la firma unitamente al responsabile  della  segreteria  sugli
ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati);
    f)  la  presa  in  consegna  dei  beni immobili e dei beni mobili
infruttiferi in uso e di proprieta' del circolo o dell'istituto;
     g) l'effettuazione delle spese ai sensi dell'articolo 31;
    h) la stipula dei contratti e delle  convenzioni  deliberate  dal
consiglio di circolo o di istituto.
   2.  In  caso di assenza o di impedimento del direttore didattico o
del preside le suddette attribuzioni sono esercitate dal  docente  di
cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  maggio 1974, n. 417 (4) ovvero da altro collaboratore
delegato.
   3. In presenza  di  esigenze  straordinarie  e  indifferibili  che
comportino  impegni di spesa il direttore didattico o il preside puo'
adottare, a  norma  dell'articolo  3,  lettera  1)  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti
di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per  garantire
la  sicurezza  della  scuola  (4). Di tale provvedimenti il direttore
didattico o  il  preside  informa  immediatamente  il  sovrintendente
scolastico e, nel caso riguardino materie di competenza del consiglio
di  circolo  o  d'istituto,  presenta  motivata relazione nella prima
seduta del consiglio  medesimo  per  le  eventuali  deliberazioni  di
rattica.