Art. 40. Reversali e mandati inestinti 1. Le reversali rimaste da esigere e i mandati rimasti da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti dall'azienda o dall'istituto cassiere all'istituzione scolastica entro i termini indicati dalla convenzione di cui all'articolo 33 e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di emissione. 2. L'istituzione scolastica procede al loro annullamento o alla loro riduzione all'importo parziale pagato e alla riemissione di nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'anno finanziario in cui avviene l'emissione.