Art. 40.
                    Reversali e mandati inestinti
 
   1.  Le  reversali rimaste da esigere e i mandati rimasti da pagare
alla fine dell'esercizio sono restituiti dall'azienda o dall'istituto
cassiere all'istituzione scolastica entro i  termini  indicati  dalla
convenzione di cui all'articolo 33 e comunque non oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di emissione.
   2.  L'istituzione  scolastica  procede al loro annullamento o alla
loro riduzione all'importo parziale  pagato  e  alla  riemissione  di
nuovi  titoli  con  imputazione  alla  gestione dei residui dell'anno
finanziario in cui avviene l'emissione.