Art. 45.
                         Registri contabili
 
   1. L'istituzione scolastica  si  dota  di  tutti  i  registri,  le
scritture  contabili e i documenti tecnici che l'attivita' gestionale
di carattere amministrativo-contabile-patrimoniale impone.
   2. Le istituzioni scolastiche tengono comunque i seguenti registri
contabili:
     a) il giornale di cassa;
     b) il registro partitario delle entrate;
     c) il registro partitario delle spese.
   3.  Tali  registri  in  caso  di meccanizzazione dei servizi, sono
adottati secondo le esigenze informatiche.
   4. Nel giornale di cassa sono registrate le reversali e i mandati,
nel giorno in cui sono emessi.
   5. Nei registri partitari delle entrate e delle  spese  si  aprono
tanti  conti  quanti  sono i capitoli del bilancio di previsione ed i
capitoli dei residui, distinti  per  anno  di  provenienza  e  vi  si
annotano  le  operazioni  di  accertamento  o  di impegno e quelle di
incasso o di pagamento.