Art. 47.
                          Conto consuntivo
 
   1.  Il  conto  consuntivo consta del conto finanziario e del conto
patrimoniale nonche' dei relativi allegati.
   2. Ad esso sono comunque allegati:
     a)   l'elenco   dei   residui   attivi   e   passivi   formatisi
nell'esercizio  e  quelli  provenienti dagli esercizi precedenti, con
l'indicazione del capitolo  ed  eventuale  articolo  di  imputazione,
delle  generalita'  del  debitore  o del creditore, della causale del
credito o del debito e del loro ammontare;
     b)  la  situazione  finanziaria  definitiva   al   31   dicembre
dell'esercizio  cui  si  riferisce  l'atto  rendicontale  principale,
corredata dagli estratti del conto corrente bancario;
     c) il prospetto con l'analisi delle variazioni  patrimoniali  in
aumento e in diminuzione di cui all'articolo 9, comma 3.
   3.  Per  gli  istituti  dotati  di personalita' giuridica il conto
consuntivo e' corredato dalle relazioni dei revisori dei conti.
   4. Nella  predisposizione  del  conto  consuntivo  occorre  tenere
separata  la  gestione  statale  da  quella provinciale predisponendo
allegati  distinti  ovvero  evidenziando  distintamente   importi   e
risultati.