Art. 48. A d e m p i m e n t i 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta esecutiva di cui all'articolo 3 predispone il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio di circolo o di istituto. 2. Entro il 25 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che e' inviato, non oltre il 31 marzo, completo di tutta la documentazione al sovrintendente scolastico per l'approvazione.