Art. 48.
                        A d e m p i m e n t i
 
   1.  Entro  il mese di febbraio di ogni anno la giunta esecutiva di
cui all'articolo 3  predispone  il  conto  consuntivo  dell'esercizio
finanziario  precedente  e  lo  presenta,  corredato da una relazione
illustrativa, al consiglio di circolo o di istituto.
   2. Entro il 25 marzo successivo il  consiglio  delibera  il  conto
consuntivo,  che e' inviato, non oltre il 31 marzo, completo di tutta
la documentazione al sovrintendente scolastico per l'approvazione.