Art. 49.
                        Vigilanza e controllo
 
   1.   Su   tutte   le  istituzioni  scolastiche  il  sovrintendente
scolastico esercita le seguenti funzioni di vigilanza e controllo:
     a) approva:
     il conto consuntivo, il bilancio di  previsione  e  le  relative
delibere  di variazione, nonche' l'eliminazione dei residui passivi e
la radiazione dei residui attivi fatta salva la competenza statale in
ordine ai residui attivi della gestione statale;
     le deliberazioni concernenti l'autorizzazione alla  stipulazione
di  contratti,  convenzioni e comunque atti vincolanti giuridicamente
l'istituzione  scolastica  ed  in  particolare   quelle   concernenti
l'affidamento  del servizio di cassa e l'accettazione, da parte degli
istituti scolastici dotati di personalita' giuridica,  di  lasciti  e
donazioni;
     b)    effettua    nei   casi   ritenuti   opportuni,   verifiche
amministrativo-contabili    presso    le    dipendenti    istituzioni
scolastiche;
   2.  Le  deliberazioni  soggette ad approvazione del sovrintendente
scolastico sono inviate alla  sovrintendenza  scolastica  provinciale
entro  10 (dieci) giorni dalla loro adozione. Esse divengono comunque
esecutive, decorsi 30 (trenta)  giorni  dalla  data  di  ricevimento,
qualora  entro  detto  termine  il  sovrintendente  scolastico non si
pronunci.  Il  sovrintendente  scolastico  tuttavia   puo'   chiedere
all'istituzione  scolastica  entro  quindici  giorni  dal ricevimento
della deliberazione elementi integrativi di giudizio. ln tal  caso  i
termini  per  il  controllo  sono interrotti ed iniziano nuovamente a
decorrere dalla  data  dell'effettivo  ricevimento  dei  documenti  o
chiarimenti richiesti.
   3.  In  deroga  alle  scadenze  di  cui  al  comma  2 i bilanci di
previsione  ed  i  conti  consuntivi  divengono   esecutivi   decorsi
rispettivamente 45 (quarantacinque) e 180 (centottanta) giorni, dalla
data  di ricevimento delle relative deliberazioni, qualora entro tali
termini  il  sovrintendente  scolastico  non  si  pronunci.  Entro  i
medesimi   termini   tuttavia   il   sovrintendente  scolastico  puo'
richiedere su tali deliberazioni elementi  integrativi  di  giudizio.
Decorsi  30  (trenta)  giorni dalla data di effettivo ricevimento dei
documenti  o  chiarimenti  richiesti,  senza  che  il  sovrintendente
scolastico  si  sia  pronunciato, le deliberazioni divengono comunque
esecutive.
   4. Il sovrintendente scolastico, nel rispetto delle norme di legge
e di regolamento in materia di contabilita'  scolastica,  nonche'  in
conformita'   alle   direttive   della   Provincia   in  ordine  alla
destinazione,   gestione   e   rendicontazione   dei    finanziamenti
provinciali,  emana istruzioni per la formazione e stesura degli atti
contabili ed in particolare per la formazione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo anche predisponendo  modelli  uniformi.  Delle
istruzioni  emanate e' data formale notifica al Servizio istruzione e
assistenza scolastica.
   5.  Al  fine  di  esercitare  il  controllo  circa  l'efficacia  e
l'efficienza   della   gestione   delle   risorse  finanziarie  delle
istituzioni  scolastiche  la  Provincia  autonoma  di   Trento   puo'
direttamente  acquisire  la  documentazione contabile e patrimoniale,
nonche'  richiedere  al  sovrintendente  scolastico  l'attuazione  di
verifiche  amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche
stesse.
   6.  Al  fine di assicurare uniformi indirizzi per la regolarita' e
qualificazione della spesa scolastica le direttive della Provincia in
ordine   alla   destinazione,   gestione   e   rendicontazione    dei
finanziamenti  provinciali  sono  emanate  sentito  il sovrintendente
scolastico. Si prescinde dal parere del sovrintendente scolastico  in
caso  di  mancata  risposta  di  quest'ultimo  entro  15  giorni  dal
ricevimento della richiesta  del  parere  stesso.  Il  sovrintendente
scolastico  e'  altresi'  informato  degli  esiti del controllo circa
l'efficacia ed efficienza della gestione  delle  risorse  finanziarie
delle istituzioni scolastiche.