Art. 49. Vigilanza e controllo 1. Su tutte le istituzioni scolastiche il sovrintendente scolastico esercita le seguenti funzioni di vigilanza e controllo: a) approva: il conto consuntivo, il bilancio di previsione e le relative delibere di variazione, nonche' l'eliminazione dei residui passivi e la radiazione dei residui attivi fatta salva la competenza statale in ordine ai residui attivi della gestione statale; le deliberazioni concernenti l'autorizzazione alla stipulazione di contratti, convenzioni e comunque atti vincolanti giuridicamente l'istituzione scolastica ed in particolare quelle concernenti l'affidamento del servizio di cassa e l'accettazione, da parte degli istituti scolastici dotati di personalita' giuridica, di lasciti e donazioni; b) effettua nei casi ritenuti opportuni, verifiche amministrativo-contabili presso le dipendenti istituzioni scolastiche; 2. Le deliberazioni soggette ad approvazione del sovrintendente scolastico sono inviate alla sovrintendenza scolastica provinciale entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione. Esse divengono comunque esecutive, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, qualora entro detto termine il sovrintendente scolastico non si pronunci. Il sovrintendente scolastico tuttavia puo' chiedere all'istituzione scolastica entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione elementi integrativi di giudizio. ln tal caso i termini per il controllo sono interrotti ed iniziano nuovamente a decorrere dalla data dell'effettivo ricevimento dei documenti o chiarimenti richiesti. 3. In deroga alle scadenze di cui al comma 2 i bilanci di previsione ed i conti consuntivi divengono esecutivi decorsi rispettivamente 45 (quarantacinque) e 180 (centottanta) giorni, dalla data di ricevimento delle relative deliberazioni, qualora entro tali termini il sovrintendente scolastico non si pronunci. Entro i medesimi termini tuttavia il sovrintendente scolastico puo' richiedere su tali deliberazioni elementi integrativi di giudizio. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo ricevimento dei documenti o chiarimenti richiesti, senza che il sovrintendente scolastico si sia pronunciato, le deliberazioni divengono comunque esecutive. 4. Il sovrintendente scolastico, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di contabilita' scolastica, nonche' in conformita' alle direttive della Provincia in ordine alla destinazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti provinciali, emana istruzioni per la formazione e stesura degli atti contabili ed in particolare per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo anche predisponendo modelli uniformi. Delle istruzioni emanate e' data formale notifica al Servizio istruzione e assistenza scolastica. 5. Al fine di esercitare il controllo circa l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse finanziarie delle istituzioni scolastiche la Provincia autonoma di Trento puo' direttamente acquisire la documentazione contabile e patrimoniale, nonche' richiedere al sovrintendente scolastico l'attuazione di verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche stesse. 6. Al fine di assicurare uniformi indirizzi per la regolarita' e qualificazione della spesa scolastica le direttive della Provincia in ordine alla destinazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti provinciali sono emanate sentito il sovrintendente scolastico. Si prescinde dal parere del sovrintendente scolastico in caso di mancata risposta di quest'ultimo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del parere stesso. Il sovrintendente scolastico e' altresi' informato degli esiti del controllo circa l'efficacia ed efficienza della gestione delle risorse finanziarie delle istituzioni scolastiche.