Art. 50.
         Vigilanza sugli istituti con personalita' giuridica
 
   1. La vigilanza sugli istituti dotati di personalita' giuridica e'
esercitata:
     a)  nei  modi previsti dalle vigenti disposizioni statali per la
parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico  del  bilancio
del Ministero della Pubblica lstruzione;
     b)  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di  cui alle leggi
provinciali ed alle disposizioni del vigente regolamento per la parte
relativa alla gestione provinciale.