Art. 51. Interventi diretti della provincia autonoma di Trento 1. La Giunta Provinciale, in alternativa parziale al finanziamento delle unita' scolastiche puo', in relazione al comune interesse di piu' istituzioni scolastiche, ovvero alla funzionalita' ed economicita' degli interventi, provvedere alla assunzione diretta di oneri per le seguenti categorie di spese: canoni relativi all'acquisizione in disponibilita' di beni e servizi; attivita' sportive, culturali e formative gestite da un unico soggetto per piu' istituzioni scolastiche; fornitura di beni e servizi informatici; fornitura di locali, attrezzature ed arredi; appalti di pulizia; manutenzione ordinaria di edifici di proprieta' provinciale, fatto salvo quanto previsto per i piccoli interventi all'articolo 31, comma 1, lettera c). 2. La Giunta Provinciale, sulla base di progetti di qualificazione funzionale ed organizzativa di comune interesse a piu' istituzioni scolastiche, puo' altresi vincolare parzialmente le assegnazioni alle unita' scolastiche all'utilizzo per specifiche finalita'. 3. Dal 1 gennaio 1993 cessano i fondi economali attivati dalla Provincia autonoma di Trento a carico del proprio bilancio per spese minute di funzionamento delle scuole.