Art. 51.
        Interventi diretti della provincia autonoma di Trento
 
   1. La Giunta Provinciale, in alternativa parziale al finanziamento
delle unita' scolastiche puo', in relazione al  comune  interesse  di
piu'   istituzioni   scolastiche,   ovvero   alla   funzionalita'  ed
economicita' degli interventi, provvedere alla assunzione diretta  di
oneri per le seguenti categorie di spese:
    canoni  relativi  all'acquisizione  in  disponibilita'  di beni e
servizi;
    attivita' sportive, culturali e formative  gestite  da  un  unico
soggetto per piu' istituzioni scolastiche;
    fornitura di beni e servizi informatici;
    fornitura di locali, attrezzature ed arredi;
    appalti di pulizia;
    manutenzione  ordinaria  di  edifici  di  proprieta' provinciale,
fatto salvo quanto previsto per i piccoli interventi all'articolo 31,
comma 1, lettera c).
   2. La Giunta Provinciale, sulla base di progetti di qualificazione
funzionale ed organizzativa di comune interesse  a  piu'  istituzioni
scolastiche, puo' altresi vincolare parzialmente le assegnazioni alle
unita' scolastiche all'utilizzo per specifiche finalita'.
   3.  Dal  1›  gennaio 1993 cessano i fondi economali attivati dalla
Provincia autonoma di Trento a carico del proprio bilancio per  spese
minute di funzionamento delle scuole.