Art. 53.
                            Norma finale
 
   1. Per quanto non previsto dal presente regolamento  si  applicano
le vigenti normative provinciali e statali in materia amministrativo-
contabile,  nonche'  i  principi desumibili dalle norme in materia di
bilancio e di contabilita' della Provincia autonoma di Trento.
   2. Le disposizioni del presente regolamento relative  al  bilancio
di  previsione  si  applicano  a decorrere dal bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1993. Le disposizioni  relative  al  conto
consuntivo   si   applicano   a   decorrere   dal   conto  consuntivo
dell'esercizio finanziario 1992.
 
                         NOTE AL REGOLAMENTO
 
   (1) L'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni recita
testualmente:
    "Attribuzioni  del  consiglio  di  circolo  o di istituto e della
giunta esecutiva. Il consiglio di circolo o di istituto  delibera  il
bilancio,  preventivo  e  il  conto  consuntivo  e  dispone in ordine
all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
   Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve  le  competenze
del  collegio  dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe,
ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto  concerne
l'organizzazione  e  la  programmazione  della  vita e dell'attivita'
della scuole, nei limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  nelle
seguenti materie:
     a)  adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto
che dovra', fra l'altro, stabilire le modalita' per il  funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e  sportive,  per  la  vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima;
     b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-
scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi
e  le  dotazioni  librarie,  e  acquisto  dei  materiali  di  consumo
occorrenti per le esercitazioni;
     c)   adattamento   del  calendario  scolastico  alle  specifiche
esigenza ambientali;
     d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle  attivita'
parascolastiche,  interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno,  alle  libere  attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
     e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
realizzare  scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
     f) partecipazione  del  circolo  o  dell'istituto  ad  attivita'
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
     g)   forme   e   modalita'  per  lo  svolgimento  di  iniziative
assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
   Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i  criteri
generali  relativi  alla  formazione  delle  classi,  all'adattamento
dell'orario delle lezioni e delle altre  attivita'  scolastiche  alle
condizioni  ambientali  e al coordinamento organizzativo dei consigli
di interclasse o di classe; esprimere parere sull'andamento generale,
didattico ed ammistrativo, del circolo o dell'istituto.
   Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente
una relazione al provveditore agli studi e  al  consiglio  scolastico
provinciale.
   La  giunta  esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto
consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di  istituto,
fermo  restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura
l'esecuzione delle relative delibere.
   La giunta esecutiva ha altresi'  competenza  per  i  provvedimenti
disciplinari  a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina
attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su
proposta del rispettivo consiglio di classe."
   (2) L'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 416 recita testualmente:
    "Collegio  dei docenti. - Il Collegio dei docenti e' composto dal
personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel  circolo
o  nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal pre-
side.
   Il collegio dei docenti:
     a) ha potere deliberante in materia di  funzionamento  didattico
del  circolo  o  dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di  adeguare,  nell'ambito  degli
ordinamenti  della  scuola  stabiliti  dallo  Stato,  i  programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali  e  di  favorire  il
coordinamento   interdisciplinare.  Esso  esercita  tale  potere  nel
rispetto  della  liberta'  di  insegnamento   garantita   a   ciascun
insegnante;
     b)  formula  proposte al direttore didattico o al preside per la
formazione e  la  composizione  delle  classi,  per  la  formulazione
dell'orario  delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita'
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio
di circolo o d'istituto;
     c) valuta  periodicamente  l'andamento  complessivo  dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e
agli  obiettivi  programmati,  proponendo,  ove necessario, opportune
misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;
     d)  provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
di interclasse  o  di  classe  e,  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie  indicate  dal  consiglio  di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
     e)  adotta  o  promuove  nell'ambito  delle  proprie  competenze
iniziative  di  sperimentazione in conformita' dell'articolo 4, n. 1,
della legge 30 luglio 1973, n. 477  e  del  conseguente  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 419, relativo alla
sperimentazione  e  ricerca  educativa,  aggiornamento  culturale   e
professionale ed istituzione dei relativi istituti;
     f)  promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo
o dell'istituto;
    g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a  200  alunni,  di
due  nelle  scuole  fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900
alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni,  i  docenti
incaricati  di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso  di
assenza o impedimento;
     h)  elegge  i  suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni;
     i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del  comitato
per la valutazione del servizio del personale insegnante;
     l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero,  i  casi  di  scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti  della  rispettiva  classe  e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
con compiti medico, socio-psico pedagogico e di orientamento.
   Nell'adottare  le  proprie  deliberazioni  il collegio dei docenti
tiene conto  delle  eventuali  proposte  e  pareri  dei  consigli  di
interclasse o di classe.
   Il  collegio  dei  docenti  si  insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico  o  il
preside  ne  avvisi  la  necessita' oppure quando almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una  volta  per
ogni trimestre o quadrimestre.
   Le  riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio
in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
   Le  funzioni  di  segretario  del  collegio  sono  attribuite  dal
direttore  didattico  o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma
del precedente secondo comma, lettera g)."
   (3) L'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni recita
testualmente:
     "Consiglio  di  circolo  o  di istituto e giunta esecutiva. - Il
Consiglio di circolo o di  istituto,  nelle  scuole  con  popolazione
scolastica  fino a 500 alunni, e' costituito da 14 componenti, di cui
6 rappresentanti del personale  insegnante,  uno  del  personale  non
insegnante,  6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside; nelle scuole con  popolazione  scolastica  superiore  a  500
alunni  e'  costituito  da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del
personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non  insegnante;
e  8 rappresentanti dei genitori degli alunni il direttore, didattico
o il preside.
   Negli  istituti  di istruzione secondaria superiore ed artistica i
rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti,  in  relazione
alla  popolazione  scolastica,  a  tre  e a quattro; in tal caso sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti  eletti
dagli studenti.
   Gli  studenti  non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al
primo e al secondo comma, lettera b), del successivo articolo 6.
   I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio
dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal
corrispondente personale di ruolo o non  di  ruolo  in  servizio  nel
circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti
dai  genitori  stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli
studenti, ove previsti, dagli studenti di eta'  non  inferiore  a  16
anni compiuti.
   Possono  essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio
di circolo o di istituto, a titolo consultivo,  gli  specialisti  che
operano  in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-
pedagogici e di orientamento.
   Il consiglio di circolo o di istituto e'  presieduto  da  uno  dei
suoi  membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra
i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si  raggiunga
detta  maggioranza  nella  prima votazione, il presidente e' eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
   Puo' essere eletto anche un vice presidente.
   Il consiglio di circolo o di istituto  elegge  nel  suo  seno  una
giunta  esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due
genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore  didattico
o  il  preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o
dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge  anche
funzioni di segretario della giunta stessa.
   Negli  istituti  di istruzione secondaria superiore e artistica la
rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso  e'
chiamato  a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto
dagli studenti.
   Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non  coincidenti  con
l'orario delle lezioni.
   Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano
in  carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio
perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti
dai primi dei non eletti nelle rispettive  liste.  La  rappresentanza
studentesca viene rinnovata annualmente.
   Le  funzioni  di segretario del consiglio di circolo o di istituto
sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso".
   (4) L'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1974, n. 417 recita testualmente:
    "Il  personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di
coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto;  a  tal  fine
presiede  alla  gestione  unitaria  di  dette  istituzioni,  assicura
l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed  esercita
le   specifiche   funzioni   di  ordine  amministrativo,  escluse  le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di  economato  che
non  implichino  assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni
di ordine amministrativo.
   In particolare, al personale direttivo spetta:
     a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
     b)   presiedere   il  collegio  dei  docenti,  il  consiglio  di
disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del  servizio
degli  insegnanti,  i  consigli di interclasse o di classe, la giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
     c) curare l'esecuzione delle deliberazioni  prese  dai  predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
     d)  procedere  alla formazione delle classi, all'assegnazione ad
esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario,  sulla  base
dei  criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti;
     e)  promuovere  e  coordinare,  nel  rispetto   della   liberta'
d'insegnamento,  insieme  con  il  collegio dei docenti, le attivita'
didattiche, di sperimentazione e  di  aggiornamento  nell'ambito  del
circolo o dell'istituto;
     f)  adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del  personale
docente e non docente;
     g)  coordinare  il  calendario  delle  assemblee  nel  circolo o
nell'istituto;
     h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle  sue
articolazioni  centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno
competenze relative al circolo e all'istituto e con  gli  organi  del
distretto scolastico;
     i)  curare  i rapporti con gli specialisti che operano sul piano
medico e socio-psico-pedagogico;
     l) curare l'attivita' di esecuzione  delle  norme  giuridiche  e
amministrative  riguardanti  gli  alunni e i docenti, ivi compresi la
vigilanza  sull'adempimento  dell'obbligo  scolastico,   l'ammissione
degli  alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e
del calendario, la  disciplina  delle  assenze,  la  concessione  dei
congedi  e  delle  aspettative,  l'assunzione  dei  provvedimenti  di
emergenza e di quelli richiesti  per  garantire  la  sicurezza  della
scuola.
   Nulla  e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori
e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e  vice-
direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche
derivanti  da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli
ispettori scolastici.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  del
titolare,  la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal
direttore didattico o dal preside  tra  i  docenti  eletti  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974,  n.  416,  relativo  all'istituzione  e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
   (5) L'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979  n.  7
modificato con l'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984 n.
2  e  con  l'articolo 3 della legge provinciale 17 ottobre 1986 n. 28
recita testualmente:
    "1. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo  66  per  i  servizi  economali,  deve   essere   fatto
esclusivamente  dal  tesoriere  provinciale  sulla base dei titoli di
spesa previti all'articolo 59.
    2.  Anche  nel  caso  di servizi gestiti in economia, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 62 per la gestione  di  fondi  tramite
funzionari   delegati,   i  titoli  di  spesa  devono  essere  emessi
esclusivamente a favore dei creditori diretti.
    3. Il  pagamento  mediante  ruoli  di  spesa  fissa  puo'  essere
disposto  per  gli  stipendi,  le  pensioni,  i  fitti  le erogazioni
assistenziali e negli altri casi di pagamenti  periodici  a  scadenze
determinate.
    4.  Il  pagamento  di  cui  al precedente comma e' effettuato dal
tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel  ruolo.
Il  tesoriere  provvede  alla  comunicazione  alla  ragioneria  della
Provincia con le modalita' stabilite nel capitolato e  nel  contratto
previsto dalla legge sui servizi di tesoreria della Provincia.
    5.  I  mandati  di  pagamento,  i  ruoli  di  spesa  fissa  e gli
ordinativi  emessi  dai  funzionari  delegati,   sono   estinti   dal
tesoriere, con le modalita' risultanti dalle annotazioni apposite sui
titoli,  in  base  alle indicazioni rese dai creditori e salvo che la
legge disponga diversamente, in uno dei modi seguenti:
     a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche
o istituti di credito;
     b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;
     c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;
     d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a
copertura garantita o in assegno postale localizzato,  a  favore  del
creditore   ed   allo   stesso   consegnato  o  spedito  con  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  e  spese  a  carico   del
destinatario;
     e)  commutazione  in vaglia postale ordinario o telegrafico, con
tassa e spese a carico del destinatario.
   6. I titoli di pagamento accreditati o commutati in uno  dei  modi
indicati si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo.
   7.  In  luogo  della  quietanza del creditore devono risultare sul
mandato  o  allo  stesso  essere  allegate  le  prove   dell'avvenuto
accreditamento o commutazione, consistenti:
    per  le  forme  di cui alle lettere b) e c) del precedente quinto
comma  in   dichiarazioni   del   tesoriere   recanti   gli   estremi
dell'operazione;
    per  la  forma  di  cui  alla  lettera  d)  dello  stesso  comma,
nell'avviso di ricevimento;
    per la forma di cui alla lettera  e)  dello  stesso  comma  nelle
ricevute dell'operazione rilasciate dall'amministrazione postale.
   8.  Nella  convenzione  di  tesoreria sono regolati i rapporti con
l'istituto  di  credito  tesoriere,  in  relazione   all'accertamento
dell'effettivo  pagamento  degli  assegni circolari o altri titoli di
credito.
   9. Per i pagamenti a favore di banche o istituti  di  credito,  la
forma  normale  di  estinzione  dei  titoli  di  spesa  e'  quella di
accreditamento  sui  conti  correnti  interbancari,  anche   se   non
risultante  dal  titolo  stesso. Il tesoriere provvede all'estinzione
dei titoli di spesa con le modalita'  di  cui  alla  lettera  a)  del
quinto comma del presente articolo, anche se sul titolo sono indicate
modalita'  diverse, qualora risulti infruttuosa l'estinzione nel modo
indicato sul titolo stesso.
   10.  Per  i  pagamenti  di  spese  a  scadenze fisse e' consentita
l'emissione dei titoli di spesa in via anticipata, per l'espletamento
delle procedure, rispetto alla scadenza indicata sui  titoli  stessi,
con  il  vincolo  per  il  tesoriere  di effettuare il pagamento alla
scadenza o, nel  caso'  di  accreditamento  in  conto  corrente,  con
disponibilita' e valuta il giorno della scadenza stessa."