Art. 53. Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti normative provinciali e statali in materia amministrativo- contabile, nonche' i principi desumibili dalle norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia autonoma di Trento. 2. Le disposizioni del presente regolamento relative al bilancio di previsione si applicano a decorrere dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993. Le disposizioni relative al conto consuntivo si applicano a decorrere dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1992. NOTE AL REGOLAMENTO (1) L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni recita testualmente: "Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva. Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio, preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attivita' della scuole, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovra', fra l'altro, stabilire le modalita' per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico- scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenza ambientali; d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita' parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita' complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivita' culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; g) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed ammistrativo, del circolo o dell'istituto. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe." (2) L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 recita testualmente: "Collegio dei docenti. - Il Collegio dei docenti e' composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal pre- side. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun insegnante; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica; d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita' dell'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti; f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento; h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni; i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico pedagogico e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne avvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g)." (3) L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni recita testualmente: "Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva. - Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante; e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni il direttore, didattico o il preside. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. Gli studenti non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e al secondo comma, lettera b), del successivo articolo 6. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di eta' non inferiore a 16 anni compiuti. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico- pedagogici e di orientamento. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice presidente. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e' chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso". (4) L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 recita testualmente: "Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni di ordine amministrativo. In particolare, al personale direttivo spetta: a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita' didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto; f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente; g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto; h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico; i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico; l) curare l'attivita' di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice- direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (5) L'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 modificato con l'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984 n. 2 e con l'articolo 3 della legge provinciale 17 ottobre 1986 n. 28 recita testualmente: "1. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 66 per i servizi economali, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere provinciale sulla base dei titoli di spesa previti all'articolo 59. 2. Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 62 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. 3. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa puo' essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate. 4. Il pagamento di cui al precedente comma e' effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alla comunicazione alla ragioneria della Provincia con le modalita' stabilite nel capitolato e nel contratto previsto dalla legge sui servizi di tesoreria della Provincia. 5. I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati, sono estinti dal tesoriere, con le modalita' risultanti dalle annotazioni apposite sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori e salvo che la legge disponga diversamente, in uno dei modi seguenti: a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito; b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore; c) accreditamento in conto corrente postale del creditore; d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno postale localizzato, a favore del creditore ed allo stesso consegnato o spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spese a carico del destinatario; e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario. 6. I titoli di pagamento accreditati o commutati in uno dei modi indicati si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo. 7. In luogo della quietanza del creditore devono risultare sul mandato o allo stesso essere allegate le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti: per le forme di cui alle lettere b) e c) del precedente quinto comma in dichiarazioni del tesoriere recanti gli estremi dell'operazione; per la forma di cui alla lettera d) dello stesso comma, nell'avviso di ricevimento; per la forma di cui alla lettera e) dello stesso comma nelle ricevute dell'operazione rilasciate dall'amministrazione postale. 8. Nella convenzione di tesoreria sono regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere, in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari o altri titoli di credito. 9. Per i pagamenti a favore di banche o istituti di credito, la forma normale di estinzione dei titoli di spesa e' quella di accreditamento sui conti correnti interbancari, anche se non risultante dal titolo stesso. Il tesoriere provvede all'estinzione dei titoli di spesa con le modalita' di cui alla lettera a) del quinto comma del presente articolo, anche se sul titolo sono indicate modalita' diverse, qualora risulti infruttuosa l'estinzione nel modo indicato sul titolo stesso. 10. Per i pagamenti di spese a scadenze fisse e' consentita l'emissione dei titoli di spesa in via anticipata, per l'espletamento delle procedure, rispetto alla scadenza indicata sui titoli stessi, con il vincolo per il tesoriere di effettuare il pagamento alla scadenza o, nel caso' di accreditamento in conto corrente, con disponibilita' e valuta il giorno della scadenza stessa."