Art. 6. Commissario straordinario 1. Nei casi di scioglimento del consiglio di circolo o di istituto e, nel caso di nuove istituzioni, fino a quando il consiglio non sia insediato, il sovrintendente scolastico non nomina un commissario straordinario. 2. Spetta al commissario straordinario esercitare, d'intesa con il direttore didattico o il preside ed il responsabile della segreteria, le attribuzioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.