Art. 6.
                      Commissario straordinario
 
   1. Nei casi di scioglimento del consiglio di circolo o di istituto
e,  nel caso di nuove istituzioni, fino a quando il consiglio non sia
insediato, il sovrintendente scolastico  non  nomina  un  commissario
straordinario.
   2. Spetta al commissario straordinario esercitare, d'intesa con il
direttore didattico o il preside ed il responsabile della segreteria,
le attribuzioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.