Art. 8.
          Beni di istituti dotati di personalita' giuridica
 
   1.  I  beni  acquistati  dagli  istituti  dotati  di  personalita'
giuridica con fondi propri o su finanziamento pubblico o privato ed i
beni  agli  stessi donati entrano nel patrimonio dell'istituto e sono
inseriti nelle scritture inventariali dello stesso.
   2.  Nel  caso  di  fusione  di  due  o  piu'  istituti  dotati  di
personalita'  giuridica i beni mobili ed immobili di loro proprieta',
vanno a costituire il patrimonio della nuova istituzione.
   3. Nel caso in  cui  un'istituzione  scolastica  autonoma  divenga
sezione  staccata  o sede coordinata di un altro istituto, i relativi
beni mobili ed immobili entrano nel patrimonio del nuovo istituto  di
appartenenza.
   4.  I  beni mobili ed immobili di proprieta' di istituti soppressi
sono trasferiti al patrimonio della Provincia autonoma di Trento.
   5.  Gli  istituti  adottano,  secondo  i  principi   della   buona
amministrazione,  le  misure  precauzionali  idonee  a coprire i beni
mobili di proprieta' dai rischi di perdita o danneggiamento.
   6. Per i beni concessi in uso dalla  Provincia  o  da  altri  enti
locali si applica quanto disposto dall'articolo 10.