Art. 8. Beni di istituti dotati di personalita' giuridica 1. I beni acquistati dagli istituti dotati di personalita' giuridica con fondi propri o su finanziamento pubblico o privato ed i beni agli stessi donati entrano nel patrimonio dell'istituto e sono inseriti nelle scritture inventariali dello stesso. 2. Nel caso di fusione di due o piu' istituti dotati di personalita' giuridica i beni mobili ed immobili di loro proprieta', vanno a costituire il patrimonio della nuova istituzione. 3. Nel caso in cui un'istituzione scolastica autonoma divenga sezione staccata o sede coordinata di un altro istituto, i relativi beni mobili ed immobili entrano nel patrimonio del nuovo istituto di appartenenza. 4. I beni mobili ed immobili di proprieta' di istituti soppressi sono trasferiti al patrimonio della Provincia autonoma di Trento. 5. Gli istituti adottano, secondo i principi della buona amministrazione, le misure precauzionali idonee a coprire i beni mobili di proprieta' dai rischi di perdita o danneggiamento. 6. Per i beni concessi in uso dalla Provincia o da altri enti locali si applica quanto disposto dall'articolo 10.