Art. 9.
  Inventario dei beni di istituti datati di personalita' giuridica
 
    1.   L'inventario   deve  riportare  l'indicazione  dei  seguenti
elementi:
     a) per i beni immobili:
     1)  il  luogo,  la  denominazione,  la  consistenza,  il  valore
aggiornato, la qualita' e la classifica di ciascun bene;
     2) i dati catastali e tavolari;
     3) il titolo di provenienza;
     4) il reddito effettivo e quello fondiario;
     5)  la  relativa  destinazione con l'indicazione delle eventuali
concessioni assentite;
     b) per i beni mobili durevoli:
     1) la descrizione dei singoli beni, la qualita' e lo stato d'uso
degli stessi secondo la loro diversa natura e specie;
     2) l'ubicazione;
     3) il prezzo d'acquisto o il valore di  stima  e,  nel  caso  di
prodotti  costruiti od elaborati all'interno dell'istituto, il valore
corrispondente al prezzo di fattura dei materiali impiegati;
     c) per i beni mobili fruttiferi:
     1) la descrizione  dei  titoli  e  valori  con  gli  estremi  di
riconoscimento (serie e numero) e scadenza;
     2)  il valore nominale, il rendimento e le scadenze delle cedole
o altri frutti.
   2. I beni  mobili  durevoli  sono  registrati  nell'inventario  in
ordine  cronologico  con  numero  progressivo  ed  ininterrotto. Ogni
oggetto va contrassegnato col numero  progressivo  con  il  quale  e'
stato registrato in inventario.
   3.  Ogni variazione della consistenza del patrimonio dell'istituto
deve essere riportata tempestivamente nelle scritture inventariali.
   4. In particolare la eliminazione dei beni  dall'inventario  e  la
eventuale  vendita  o  permuta  dei  beni  mobili  e'  deliberata dal
consglio di istituto su proposta motivata della giunta esecutiva.
   5.  L'istituto  proprietario   e'   tenuto   a   provvedere   alla
manutenzione dei beni.