Art. 9. Inventario dei beni di istituti datati di personalita' giuridica 1. L'inventario deve riportare l'indicazione dei seguenti elementi: a) per i beni immobili: 1) il luogo, la denominazione, la consistenza, il valore aggiornato, la qualita' e la classifica di ciascun bene; 2) i dati catastali e tavolari; 3) il titolo di provenienza; 4) il reddito effettivo e quello fondiario; 5) la relativa destinazione con l'indicazione delle eventuali concessioni assentite; b) per i beni mobili durevoli: 1) la descrizione dei singoli beni, la qualita' e lo stato d'uso degli stessi secondo la loro diversa natura e specie; 2) l'ubicazione; 3) il prezzo d'acquisto o il valore di stima e, nel caso di prodotti costruiti od elaborati all'interno dell'istituto, il valore corrispondente al prezzo di fattura dei materiali impiegati; c) per i beni mobili fruttiferi: 1) la descrizione dei titoli e valori con gli estremi di riconoscimento (serie e numero) e scadenza; 2) il valore nominale, il rendimento e le scadenze delle cedole o altri frutti. 2. I beni mobili durevoli sono registrati nell'inventario in ordine cronologico con numero progressivo ed ininterrotto. Ogni oggetto va contrassegnato col numero progressivo con il quale e' stato registrato in inventario. 3. Ogni variazione della consistenza del patrimonio dell'istituto deve essere riportata tempestivamente nelle scritture inventariali. 4. In particolare la eliminazione dei beni dall'inventario e la eventuale vendita o permuta dei beni mobili e' deliberata dal consglio di istituto su proposta motivata della giunta esecutiva. 5. L'istituto proprietario e' tenuto a provvedere alla manutenzione dei beni.