Art. 2. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 9 marzo 1992 BRIZIO