Art. 2. P r o g r a m m a 1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte inoltra alla Giunta Regionale un programma che individui le zone ed i programmi anche organizzativi diretti alla qualificazione e promozione della Guida Alpina sul piano della professionalita', della conoscenza anche culturale ed ambientale del territorio, dei suoi rapporti con le consimili organizzazioni con particolare riguardo alle esperienze transfrontaliere, nonche' del concorso anche preventivo alla ricerca del massimo di sicurezza per il fruitore dell'ambiente alpino.