Art. 2.
                          P r o g r a m m a
 
   1.  Entro  il  30 ottobre di ogni anno il Collegio Regionale delle
Guide Alpine del Piemonte inoltra alla Giunta Regionale un  programma
che individui le zone ed i programmi anche organizzativi diretti alla
qualificazione  e  promozione  della  Guida  Alpina  sul  piano della
professionalita', della conoscenza anche culturale ed ambientale  del
territorio,  dei  suoi  rapporti  con le consimili organizzazioni con
particolare riguardo alle esperienze  transfrontaliere,  nonche'  del
concorso  anche  preventivo alla ricerca del massimo di sicurezza per
il fruitore dell'ambiente alpino.