Art. 4. Norma transitoria 1. Per l'anno 1992 il Programma di cui all'articolo 2 deve essere inoltrato alla Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 13 luglio 1992 BRIZIO