Art. 4.
                          Norma transitoria
 
   1. Per l'anno 1992 il Programma di cui all'articolo 2 deve  essere
inoltrato  alla  Giunta  Regionale  entro  30  giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 13 luglio 1992
 
                               BRIZIO