Art. 14. S o r v e g l i a n z a 1. Ai fini del coordinamento dell'attivita' di sorveglianza delle aree protette la regione ha facolta' di stipulare convenzioni con le province e la citta' metropolitana, con le comunita' montane e con i comuni. 2. La regione ha altresi' la facolta' di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, cosi' come previsto dal comma 2. dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. I singoli Enti di gestione possono stipulare convenzioni per l'utilizzo delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.