Art. 3.
                     Collaborazione fra i comuni
        per lo svolgimento del servizio di polizia municipale
 
   1. I comuni possono esercitare compiti di polizia municipale ed il
relativo  servizio  anche  in  forma  consortile o associata; possono
inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di
personale e di mezzi operativi  per  il  conseguimento  di  obiettivi
comuni.
   2.  Il  personale  di  polizia municipale puo' essere distaccato o
comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione
comunale per soddisfare esigenze di natura temporanea;  in  tal  caso
opera   alle  dipedenze  dell'autorita'  locale  dell'amministrazione
suddetta mantenendo la  dipendenza  dall'ente  di  appartenenza  agli
effetti   economici,   assicurativi   e   previdenziali;   i   comuni
interessati,  anche  mediante  apposite   convenzioni,   disciplinano
rimborsi o compensazioni reciproche.