Art. 3. Collaborazione fra i comuni per lo svolgimento del servizio di polizia municipale 1. I comuni possono esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni. 2. Il personale di polizia municipale puo' essere distaccato o comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione comunale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipedenze dell'autorita' locale dell'amministrazione suddetta mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; i comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, disciplinano rimborsi o compensazioni reciproche.