Art. 5. Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento professionale 1. I comuni, singoli o associati, o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di polizia municipale, nell'ambito degli accordi di livello provinciale inerenti la formazione dei dipendenti dei comuni, stipulati fra le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative degli enti locali.