Art. 6. Revisione regolamenti comunali 1. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adottare o ad adeguare alle norme della presente legge e delle successive leggi provinciali i propri regolamenti riguardanti il personale addetto al servizio di polizia municipale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 19 luglio 1992 ANDREOLLI Visto, Il commissario del Governo per la provincia di Trento: CALTABIANO