Art. 6.
                   Revisione regolamenti comunali
 
   1. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore  della  presente
legge, provvedono ad adottare o ad adeguare alle norme della presente
legge  e  delle  successive  leggi  provinciali  i propri regolamenti
riguardanti il personale addetto al servizio di polizia municipale.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 19 luglio 1992
 
                              ANDREOLLI
 
Visto, Il commissario del Governo per la provincia di Trento:
   CALTABIANO