(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Concessione dei contributi 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale di persone, ammesse a fruire dei contributi di esercizio, non comprese fra quelle previste dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403, anticipazioni regionali sui contributi straordinari statali a copertura dei disavanzi di esercizio di ciascun beneficiario accertati ai sensi del successivo art. 2 per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 nei limiti della somma di cui al successivo terzo comma. 2. La giunta regionale e' autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubblico locale di persone di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403 anticipazioni regionali sui contributi straordinari statali a copertura dei disavanzi di esercizio di ciascun beneficiario accertati ai sensi del successivo art. 2 per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 nei limiti della somma di cui al successivo quarto comma. 3. E' autorizzata, per i fini di cui al precedente primo comma, la spesa di lire 43.500 milioni nell'esercizio 1992. 4. E' autorizzata, per i fini di cui al precedente secondo comma, la spesa di L. 6.500 milioni nell'esercizio 1992. 5. L'entita' dei contributi da concedere alle singole aziende e' determinata, sulla base delle somme complessive di cui ai precedenti terzo e quarto comma, in proporzione all'entita' dei rispettivi disavanzi ritenuti ammissibili, accertati ai sensi del successivo art. 2 e comunque nei limiti del medesimo. 6. Le anticipazioni di contributi straordinari a copertura del disavanzo per l'anno 1990 delle aziende di cui al precedente secondo comma sono erogate a condizione che sia stato adottato dall'ente o dagli enti proprietari dell'azienda il piano di risanamento economico-finanziario di cui all'art. 2, sesto comma, del decreto- legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonche' la deliberazione esecutiva di assunzione di mutuo previsto dall'art. 2 del medesimo decreto-legge. 7. Qualora lo Stato e/o gli enti proprietari delle aziende interessate intervengano con proprie risorse a copertura dei disavanzi di cui ai precedenti primo e secondo comma, in misura eccedente l'80% dei disavanzi medesimi accertati ai sensi del successivo art. 2, le quote eccedenti tale misura dei finanziamenti statali sono introitate dalla regione fino a concorrenza dei contributi straordinari erogati ai sensi della presente legge.