Art. 2. D o m a n d e 1. La domanda per ottenere l'anticipazione di contributi straordinari di cui al precedente art. 1 deve essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla giunta regionale - servizio gestione finanziaria - infrastrutture e navigazione interna, e deve essere compilata e corredata secondo le prescrizioni impartite per l'applicazione della legge 6 febbraio 1987, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Le aziende di cui al secondo comma del precedente art. 1 devono mettere in distinta evidenza i costi e ricavi dei servizi di linea non comunali. 2. Le anticipazioni di contributi straordinari di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1 sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.