Art. 2.
                            D o m a n d e
 
   1.  La  domanda  per  ottenere   l'anticipazione   di   contributi
straordinari  di  cui  al  precedente art. 1 deve essere presentata a
pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  alla  giunta  regionale  -  servizio gestione
finanziaria - infrastrutture e navigazione  interna,  e  deve  essere
compilata   e   corredata   secondo  le  prescrizioni  impartite  per
l'applicazione della legge  6  febbraio  1987,  n.  18  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le aziende di cui al secondo comma del
precedente  art.  1  devono  mettere  in  distinta evidenza i costi e
ricavi dei servizi di linea non comunali.
   2. Le anticipazioni di contributi straordinari di cui al  primo  e
secondo  comma  del  precedente  art.  1 sono erogati con decreto del
presidente della giunta  regionale  o  dell'assessore  competente  se
delegato.