Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Al  finanziamento  dell'onere  complessivo di lire 50 miliardi
previsto dal precedente art. 1, comma terzo e quarto,  si  fa  fronte
mediante  riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi  a  spese
correnti  per  l'adempimento  di  funzioni normali derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi" iscritto  al  capitolo  5.2.1.1.546  dello
stato   di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1992.
   2. Allo stato di  previsione  delle  entrate  e  delle  spese  del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992, e' apportata
la seguente variazione:
    al  titolo  3,  categoria  4 e' istituito per memoria il capitolo
3.4.3440  "Introiti  derivanti  dalle  maggiori  somme  versate  alle
aziende di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1987
al 1991";
    all'ambito  4,  settore  2,  obiettivo 1, parte I e' istituito il
capitolo 4.2.1.1.3441 "Oneri a carico della Regione  per  il  ripiano
dei  debiti delle aziende di trasporto pubblico locale di persone per
gli anni dal 1987 al 1991" con la dotazione finanziaria di competenza
e di cassa di lire 50 miliardi.