Art. 3. Norma finanziaria 1. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 50 miliardi previsto dal precedente art. 1, comma terzo e quarto, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992. 2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992, e' apportata la seguente variazione: al titolo 3, categoria 4 e' istituito per memoria il capitolo 3.4.3440 "Introiti derivanti dalle maggiori somme versate alle aziende di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1987 al 1991"; all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, parte I e' istituito il capitolo 4.2.1.1.3441 "Oneri a carico della Regione per il ripiano dei debiti delle aziende di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1987 al 1991" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 50 miliardi.