Art. 4. Clausola d'urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 25 luglio 1992 GIOVENZANA Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 15 luglio 1992, prot. n. 21502/1457.