Art. 4.
                         Clausola d'urgenza
 
   1. La presente legge regionale  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi
dell'art.  127  della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della
regione Lombardia ed entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 25 luglio 1992
 
                             GIOVENZANA
 
  Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 1992
e vistata dal commissario del governo con nota del 15 luglio 1992,
prot. n. 21502/1457.