Art. 11. B e n e f i c i a r i 1. Gli interventi previsti dal presente Capo si applicano nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani e lavoratori italiani occupati con contratto di lavoro stagionale in Svizzera e residenti nella Regione Trentino-Alto Adige fino a quando la relativa materia del trattamento ordinario e speciale di disoccupazione non sara' regolata diversamente con legge dello Stato.