Art. 11.
                        B e n e f i c i a r i
 
   1.  Gli  interventi  previsti  dal  presente Capo si applicano nei
confronti dei lavoratori frontalieri italiani e  lavoratori  italiani
occupati  con  contratto di lavoro stagionale in Svizzera e residenti
nella Regione Trentino-Alto Adige fino a quando la  relativa  materia
del  trattamento  ordinario  e  speciale  di disoccupazione non sara'
regolata diversamente con legge dello Stato.