Art. 15.
                        Misura del contributo
 
   1.  Il  contributo  regionale  ammonta  al  cinquanta  per   cento
dell'importo  versato  per  la  contribuzione previdenziale dovuta ai
sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.
   2. L'entita' del  contributo  potra'  essere  rideterminata  dalla
Giunta  regionale  in seguito all'eventuale variazione dei criteri di
cui all'art. 14.