Art. 15. Misura del contributo 1. Il contributo regionale ammonta al cinquanta per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. 2. L'entita' del contributo potra' essere rideterminata dalla Giunta regionale in seguito all'eventuale variazione dei criteri di cui all'art. 14.