Art. 16. D o m a n d a 1. Per ottenere il contributo di cui all'articolo 14, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro due mesi dalla scadenza dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento.