Art. 16.
                            D o m a n d a
 
   1.  Per  ottenere  il  contributo  di  cui  all'articolo   14,   i
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  interessati sono tenuti a
presentare   domanda   alla   Provincia   autonoma   territorialmente
competente,  entro  due  mesi  dalla  scadenza dell'ultima rata della
contribuzione previdenziale  obbligatoria  dell'anno  di  competenza,
allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento.