Art. 18. Norma finale 1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fino a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe provvidenze. 2. La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e 8 potra' essere rideterminata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente, a seguito dell'eventuale variazione degli importi contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento.