Art. 18.
                            Norma finale
 
   1. Gli interventi previsti dalla presente  legge  saranno  attuati
fino  a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe
provvidenze.
   2. La misura dei contributi di cui agli  articoli  4  e  8  potra'
essere  rideterminata  dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
legislativa competente, a  seguito  dell'eventuale  variazione  degli
importi  contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di
riferimento.