Art. 2.
                Delega delle funzioni amministrative
 
   1.  Con  decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione  degli
interventi  previdenziali  sono  delegate  alle  Province autonome di
Trento e di  Bolzano  che  le  esercitano  con  le  stesse  modalita'
previste  dall'articolo  2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4
concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".
   2. Le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono,  con
propri  atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalita'
di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene  all'esercizio
delle funzioni delegate.
   3.  La  Giunta  regionale  si  sostituisce alle Giunte provinciali
nell'esercizio  delle  funzioni  delegate  in  caso  di   persistente
inattivita' o di violazione della presente legge.
   4.  Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative
delegate con la presente legge  e'  ammesso  ricorso  entro  sessanta
giorni  alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale
decide in via definitiva.