Art. 2. Delega delle funzioni amministrative 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano con le stesse modalita' previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa". 2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalita' di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate. 3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattivita' o di violazione della presente legge. 4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge e' ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.