Art. 3.
                         Rapporti finanziari
 
   1. Al fine di stabilire un raccordo  per  gli  aspetti  finanziari
relativi  alla  gestione  delegata  della presente legge, le Province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma
finanziario annuale e triennale concernente gli  oneri  previsti  per
l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 2.
   2.  La  Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e
triennale di cui al comma 1, sentito il parere della  Commissione  di
cui  all'articolo  8  della  legge  regionale  24  maggio  1992, n. 4
concernente  "Interventi  in  materia  di  previdenza   integrativa",
propone  annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per
l'esercizio delle funzioni delegate alle  due  Province  autonome  ai
sensi dell'articolo 2.
   3.  Con  legge  di bilancio viene approvato l'ammotare del fondo e
alla ripartizione del medesimo provvede la Giunta  regionale  secondo
quanto previsto dall'articolo 20.
   4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dei fondi
regionali,  le  Province  autonome trasmettono alla Regione, entro il
mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito  all'anno
solare immediatamente precedente.
   5.  La  liquidazione  dei  finanziamenti  avviene  in  unica  rata
anticipata.
   6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno  di  riferimento  sono
restituiti  alla  Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno
opportuno ripiano nell'ambito della assegnazione finanziaria relativa
all'anno successivo.