Art. 4. F i n a l i t a' 1. Nei confronti delle persone casalinghe, iscritte agli Albi provinciali di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", le quali siano autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la Regione interviene a decorrere dal 1 gennaio 1992 con un contributo pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici. In ogni caso deve rimanere a carico del richiedente almeno l'importo pari al contributo volontario previsto per il settore servizi domestici. 2. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione.