Art. 4.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Nei confronti delle  persone  casalinghe,  iscritte  agli  Albi
provinciali  di  cui  alla  legge  regionale  24  maggio  1992,  n. 4
concernente "Interventi in materia  di  previdenza  integrativa",  le
quali   siano   autorizzate  ad  effettuare  i  versamenti  volontari
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti  o
nelle  gestioni  speciali  per  i  lavoratori  autonomi,  la  Regione
interviene a decorrere dal 1› gennaio 1992 con un contributo pari  al
sessanta  per  cento  dell'importo del versamento volontario dovuto e
comunque non superiore alla misura di quello previsto per il  settore
servizi   domestici.   In  ogni  caso  deve  rimanere  a  carico  del
richiedente almeno l'importo pari al contributo  volontario  previsto
per il settore servizi domestici.
   2.  Il  contributo  previsto  dal  comma  1  viene  corrisposto in
proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e  fino  al
raggiungimento  del requisito minimo di contribuzione per ottenere la
pensione.