Art. 5. D o m a n d a 1. Per ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, i soggetti interessati devono rivolgere domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento del contributo trimestrale dovuto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali. 2. La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate entro due mesi dall'ultimo versamento e comunque non oltre il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.