Art. 5.
                            D o m a n d a
 
   1. Per ottenere il contributo regionale di cui all'articolo  4,  i
soggetti interessati devono rivolgere domanda alla Provincia autonoma
territorialmente  competente,  allegando la documentazione probatoria
dell'avvenuto   versamento   del   contributo   trimestrale    dovuto
all'Istituto   Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (INPS)  per  la
prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.
   2.   La   domanda  e  la  relativa  documentazione  devono  essere
presentate entro due mesi dall'ultimo versamento e comunque non oltre
il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.