Art. 7.
                        B e n e f i c i a r i
 
   1.  Ai  lavoratori  stagionali  dei  settori  turistico  ed  agro-
forestale, nonche' a quelli individuati dalla legge 18  aprile  1962,
n.  230,  che  risultino  iscritti  alle  liste di collocamento quali
disoccupati, che siano cittadini residenti da almeno tre  anni  nella
regione  Trentino-Alto  Adige,  viene  corrisposto a decorrere dal 1›
gennaio  1992  un  contributo  regionale  annuo  sull'importo  pagato
all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.
   2.  Il  contributo  spetta  al  lavoratore  che  nei  dodici  mesi
antecedenti  alla  data  della  richiesta  abbia  effettuato   almeno
settantotto  giornate  lavorative alle dipendenze di datori di lavoro
operanti nell'ambito del territorio regionale.