Art. 7. B e n e f i c i a r i 1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro- forestale, nonche' a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che risultino iscritti alle liste di collocamento quali disoccupati, che siano cittadini residenti da almeno tre anni nella regione Trentino-Alto Adige, viene corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1992 un contributo regionale annuo sull'importo pagato all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali. 2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antecedenti alla data della richiesta abbia effettuato almeno settantotto giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nell'ambito del territorio regionale.