Art. 9.
                      Documentazione richiesta
 
   1.  Ai  fini  della  concessione  del  contributo regionale di cui
all'articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia autonoma
territorialmente competente apposita domanda corredata dalla seguente
documentazione:
     a)  certificato  dal  quale  risultino  la  cittadinanza  e   la
residenza;
     b)   dichiarazione   del   datore   di   lavoro  attestante  che
l'interessato ha prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate
lavorative effettuate;
     c) copia del documento attestante  l'iscrizione  alle  liste  di
collocamente, quale disoccupato;
     d)  copia  della  ricevuta  del  versamento  per la prosecuzione
volontaria dei versamenti previdenziali.
   2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal versamento
dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno solare.