Art. 2.
 
   1.  La  Giunta  regionale incentiva e coordina le attivita' in tal
senso   attivate   dalle   autonomie    locali    emiliano-romagnole,
direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.
   2.  La Giunta regionale definisce un programma per la fornitura di
beni   e   servizi,   in   raccordo   con   i    competenti    organi
dell'Amministrazione    statale,    con   la   collaborazione   delle
rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso  le  Repubbliche
di   Croazia   e   Slovenia  e  dei  Comuni  dell'Emilia-Romagna,  in
particolare di quelli gemellati con municipalita' croata e slovene.
   3.  La  realizzazione  del  programma  potra'  essere   effettuata
attraverso   le   organizzazioni   umanitarie   operanti   a  livello
internazionale, le organizzazioni non governative di cui  alla  legge
26  febbraio  1987,  n.  49, ovvero le organizzazioni rappresentative
della minoranza italiana residente nelle  Repubbliche  di  Croazia  e
Slovenia.