Art. 2. 1. La Giunta regionale incentiva e coordina le attivita' in tal senso attivate dalle autonomie locali emiliano-romagnole, direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato. 2. La Giunta regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche di Croazia e Slovenia e dei Comuni dell'Emilia-Romagna, in particolare di quelli gemellati con municipalita' croata e slovene. 3. La realizzazione del programma potra' essere effettuata attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.