Art. 3. 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in piu' soluzioni, le somme per gli interventi che vengono attivati dalla presente legge. 2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore a tal fine delegato, riferisce alla Commissione consiliare competente sul programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per l'attuazione della presente legge.