Art. 3.
 
   1.  Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad erogare
con proprio decreto, anche  in  piu'  soluzioni,  le  somme  per  gli
interventi che vengono attivati dalla presente legge.
   2.  Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore a tal fine
delegato,  riferisce  alla  Commissione  consiliare  competente   sul
programma  ed  in  ordine  ai  criteri  adottati  o  da  adottare per
l'attuazione della presente legge.