Art. 4. 1. Per i fini indicati dalla presente legge, la Regione, collabora nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento. 2. Per i fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna da' priorita' agli interventi a favore dell'infanzia.