Art. 4.
 
   1. Per i fini indicati dalla presente legge, la Regione, collabora
nel campo dell'assistenza sanitaria ed  ospedaliera,  sia  attraverso
interventi diretti, sia tramite la messa a disposizione di servizi di
trasporto  e  sanitari  per i feriti e per il personale necessario al
loro accompagnamento.
   2. Per i fini della presente legge la Regione  Emilia-Romagna  da'
priorita' agli interventi a favore dell'infanzia.