Art. 5.
 
   1.  Agli  interventi  previsti  dalla presente legge la Regione fa
fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte  spesa  del
Bilancio   per  l'esercizio  1992,  che  verra'  dotato  della  somma
complessiva di L. 400.000.000, mediante la riduzione di pari  importo
dal  fondo  di  riserva  per le spese obbligatorie di cui al Capitolo
85100 del  bilancio  relativo  al  medesimo  esercizio,  in  sede  di
approvazione  della  legge  di  assestamento di bilancio dello stesso
esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della
legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
   2.  La  Giunta  regionale,  ove  necessario,  e'  autorizzata   ad
apportare  con  proprio  atto le necessarie variazioni al Bilancio di
previsione per l'esercizio  1992,  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente  legge  a  norma di quanto disposto dai commi terzo e quarto
dell'art. 38 della legge regionale n. 31 del 1977.