Art. 10.
      Organizzazione centrale dei servizi di sviluppo agricolo
 
   1.  L'ESAC  provvede ad organizzare il Servizio della Divulgazione
Agricola a livello centrale per il coordinamento delle attivita'  dei
Ce.S.A. e dei Ce.D.A.
   2.   Le   organizzazioni   Professionali   Agricole   maggiormente
rappresentative  a   livello   nazionale,   presenti   nel   Comitato
interregionale  della  divulgazione  agricola (C.I.D.A.), organizzano
strutture    unitarie    di    coordinamento    preventivamente     o
contemporaneamente   all'organizzazione   delle   U.D.A.  di  propria
competenza.
   3. Le strutture  di  coordinamento  di  cui  al  comma  precedente
costituiscono  strutture  di programmazione e sostegno organizzativo,
di promozione e di controllo nei confronti delle U.D.A.
   4. Esse operano d'intesa  con  il  Servizio  Regionale  competente
dell'E.S.A.C.  e  con  i  Centri  di Sviluppo Agricolo competenti per
territorio e devono essere costituite sotto  forma  di  associazioni,
rette  da  uno  Statuto  che  ne  stabilisca  le  finalita' sociali e
dimostrare di  possedere  i  requisiti  strutturali  e  professionali
adeguati alle funzioni loro assegnate dalla presente legge.