Art. 10. Organizzazione centrale dei servizi di sviluppo agricolo 1. L'ESAC provvede ad organizzare il Servizio della Divulgazione Agricola a livello centrale per il coordinamento delle attivita' dei Ce.S.A. e dei Ce.D.A. 2. Le organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Comitato interregionale della divulgazione agricola (C.I.D.A.), organizzano strutture unitarie di coordinamento preventivamente o contemporaneamente all'organizzazione delle U.D.A. di propria competenza. 3. Le strutture di coordinamento di cui al comma precedente costituiscono strutture di programmazione e sostegno organizzativo, di promozione e di controllo nei confronti delle U.D.A. 4. Esse operano d'intesa con il Servizio Regionale competente dell'E.S.A.C. e con i Centri di Sviluppo Agricolo competenti per territorio e devono essere costituite sotto forma di associazioni, rette da uno Statuto che ne stabilisca le finalita' sociali e dimostrare di possedere i requisiti strutturali e professionali adeguati alle funzioni loro assegnate dalla presente legge.