Art. 13. Istituzione del ruolo della divulgazione agricola 1. Nell'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria viene istituito il ruolo della Divulgazione agricola assumendo, in deroga all'art. 26, ultimo comma, della L.R. n. 28/78, fino a 170 divulgatori agricoli tra quanti sono stati e saranno formati ai sensi del Reg. CEE n. 270/79 da immettere nei 22 centri di Divulgazione Agricola di cui al precedente art. 9 lettera b) con l'attribuzione dell'8 livello funzionale ai laureati e del 6 livello funzionale ai diplomati. 2. La Giunta regionale e' facoltata ad adottare i provvedimenti amministrativi attuativi delle direttive emanate dal Ministero Agricoltura e Foreste in applicazione dei Reg. CEE n. 270/79 e Reg. CEE n. 2052/88 in attesa della definizione delle procedure previste dalla presente legge.