Art. 13.
          Istituzione del ruolo della divulgazione agricola
 
   1.  Nell'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria viene
istituito il ruolo della Divulgazione agricola assumendo,  in  deroga
all'art.   26,  ultimo  comma,  della  L.R.  n.  28/78,  fino  a  170
divulgatori agricoli tra quanti sono stati e saranno formati ai sensi
del Reg. CEE n. 270/79 da immettere nei  22  centri  di  Divulgazione
Agricola  di  cui  al precedente art. 9 lettera b) con l'attribuzione
dell'8› livello funzionale ai laureati e del 6› livello funzionale ai
diplomati.
   2. La Giunta regionale e' facoltata ad  adottare  i  provvedimenti
amministrativi   attuativi  delle  direttive  emanate  dal  Ministero
Agricoltura e Foreste in applicazione dei Reg. CEE n. 270/79  e  Reg.
CEE  n.  2052/88 in attesa della definizione delle procedure previste
dalla presente legge.